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SostaMI, professionisti della segnaletica stradale a Milano

Siamo un’azienda che noleggia cartelli stradali per ogni esigenza. Che si tratti di segnalare un cantiere, un evento, una zona a traffico limitato o una deviazione, noi abbiamo la soluzione giusta per voi.

Offriamo un servizio rapido, sicuro ed economico, con consegna e ritiro dei cartelli direttamente sul posto. Inoltre, ci occupiamo anche del disbrigo dei permessi comunali necessari per l’installazione della segnaletica.

Perché scegliere il nostro servizio di noleggio cartelli stradali? Perché vi garantiamo:

  • Cartelli stradali di qualità, conformi alle normative vigenti e visibili in ogni condizione atmosferica.
  • Transenne e tunnel pedonali per delimitare e proteggere le aree interessate dai lavori o dagli eventi.
  • Assistenza tecnica e consulenza personalizzata per la scelta dei cartelli più adatti alle vostre esigenze.
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Noleggio cartelli e attrezzature per cantieri stradali a Milano. Allestimento in...

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Noleggio Segnaletica stradale a Milano:
cosa bisogna sapere?

In quali casi è obbligatoria la segnaletica stradale?

La segnaletica è obbligatoria in caso di cantieri mobili.
I cantieri mobili sono quei luoghi di lavoro che hanno un inizio e una fine preordinata nel tempo. Fanno parte di questa categoria i lavori edili, la movimentazione dei carichi e i traslochi.

La segnaletica stradale può essere di divieto e di obbligo (cartelli in forma circolare),  di pericolo (forma triangolare) e di indicazione (forma varia e di diverso colore). La legge impone che essi siano utilizzati in maniera corretta qualora vi siano dei lavori che condizionino la sicurezza di terzi. In occasione di un trasloco, i segnali di lavori in corso e di attenzione devono risultare ben visibili e posizionati a una certa distanza dal luogo in cui si sta operando. I segnali di transito di automezzi vengono esposti in prossimità del lavoro. Scopo quindi della segnaletica stradale è quella di dare indicazioni giuste affinché l’operazione di trasloco si possa svolgere in totale sicurezza.

Quando è necessario il permesso di occupazione del suolo pubblico?

In base al regolamento urbano della città di Milano, i permessi di occupazione del suolo pubblico devono essere sempre richiesti al comune.

Il comune ha adottato differenti tariffe che dipendono dalla tipologia di lavoro da svolgere. Per questo motivo, quando si richiede un permesso, bisogna essere sempre precisi sul lavoro da compiere, in modo tale che sul permesso vi sia scritta la esatta tipologia di lavoro. In caso contrario, vi sarebbe la possibilità di incorrere in una sanzione se il permesso fosse sottoposto a controlli e il permesso sarebbe dichiarato nullo.

Il permesso di occupazione deve essere richiesto al comune anche se la via dove si terrà il lavoro è una via privata: se le persone e le autovetture possono accedervi, in quanto la strada non è delimitata da una sbarra o una catena, allora questa via deve essere considerata aperta al pubblico, e di conseguenza si deve richiedere il permesso di occupazione. Diverso è se la strada è delimitata da cancelli, sbarre o catene: in tal caso la via è privata e non necessita di permessi di occupazione del suolo pubblico.

A chi spetta la richiesta del permesso di occupazione?

Chiunque voglia richiedere l’autorizzazione per occupare un’area di suolo pubblico, dovrà presentare la domanda presso il Comune nel quale la suddetta area è ubicata.

La domanda va redatta in carta legale sia per richiedere i permessi per la prima occupazione, sia per richiedere eventuali modifiche della superficie occupata o una proroga per prolungare l’occupazione, anche nel caso in cui questa risulti esente da canone.

Quali sono le tariffe di occupazione del suolo pubblico?

Il comune ha adottato differenti tariffe che dipendono dalla tipologia di lavoro da svolgere. Per questo motivo, quando si richiede un permesso, bisogna essere sempre precisi sul lavoro da compiere.

La tariffa è calcolata in base a:

– Importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali si effettua l’occupazione

– Superficie occupata

– Durata dell’occupazione, come indicato nel permesso. Viene espressa in giorni nel caso di occupazioni temporanee, o in anni solari in caso di occupazioni permanenti

– Valore economico della disponibilità dell’area

– Sacrificio imposto alla collettività per l’occupazione

– Tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione.

Quanto tempo prima bisogna apporre la segnaletica?

Il divieto di sosta può essere segnalato da apposito cartello stradale, e deve risultare ben visibile, e l’automobilista è tenuto a controllare i cartelli di obbligo e divieti. Secondo l’art. 6 del Codice della Strada, i cartelli di divieti con i prescritti segnali vanno posizionati non meno di quarantotto ore prima.

Normalmente il periodo varia da amministrazione a amministrazione e si va dalle 48 alle 96 ore prima dell’intervento.

Tuttavia, per i cartelli di divieto di sosta amovibili, come quelli utilizzati per eventi particolari quali manifestazioni, processioni, lavori di trasloco, operazioni di carico e scarico, mercati rionali o altro, il cartello deve essere posizionato 48 / 96 ore prima dell’evento

A chi spetta posizionare i cartelli stradali?

I cartelli di divieto di sosta sono segnali di prescrizione che vietano la sosta dei veicoli in determinate aree o tratti di strada.

La loro posizione e installazione sono regolate dal Codice della Strada e dalla normativa tecnica in materia di segnaletica stradale.

In generale, i cartelli di divieto di sosta possono essere posizionati o da aziende specializzate oppure anche da privati, come ad esempio i proprietari dei passi carrabili o delle aree riservate, previa autorizzazione dell’ente competente. In caso di trasferimenti o modifiche della viabilità, i cartelli di divieto di sosta devono essere adeguati o rimossi secondo le nuove disposizioni.

Comunque il posizionamento dei cartelli di divieto può essere eseguito da chiunque, rispettando naturalmente tutte le prescrizioni nei tempi e nelle modalità prescritte dall’AìA

Occupazioni effettuate senza concessioni

Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o di autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell’autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell’autorizzazione medesima.

Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

L’accertamento dell’occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:

a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);

b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera

a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;

c) le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285. 4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.